CONVENZIONE


CONVENZIONE

fra
 
Repubblica e Cantone Ticino
rappresentato dal Consiglio di Stato
e per esso dal Dipartimento delle lstituzioni(denominato in seguito: “Dl”)

Federazione ticinese delle Società di tiro
(denominata in seguito: “FTST”)
 
avente quale oggetto il disciplinamento delle attività di tiro fuori servizio nei poligoni di tirodel Canton Ticino


Richiamati:
– Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
– I’Ordinanza sultiro fuoridel servizio del 5 dicembre 2003;
– I’Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio dell’11 dicembre 2003;
– la Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983;
– l’Ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986;

considerati gli obiettivi della politica cantonale definiti nel Piano direttore Cantonale in merito aipoligoni di tiro;

vista la necessità di disciplinare I’esercizio del tiro fuori servizio nei poligoni di tiro del CantonTicino, allo scopo di tutelare la quiete e la salute pubblica e al contempo di garantire una regolareesplicazione delle attività di tiro;

tenuto conto della disponibilità da parte della Federazione ticinese delle Società di tiro (FTST) edelle Società di tiro a disciplinare e a limitare le proprie attività di tiro a favore del contenimentodelle immissioni foniche;

si conviene quanto segue:

I ln generale

1. Gampod’applicazione

La presente convenzione si applica a tutti gli esercizi di tiro militari fuori servizio e ai tiri sportivi.
ll tiro con armi di piccolo calibro (calibro 22) è escluso dalla presente convenzione.

2. Eccezioni

Non sono disciplinati dalla presente convenzione, poiché già regolati da disposizioni federali, i seguenti tiri:

– Tiri della truppa e delle associazioni militari;- Corsi ditiro per ritardatari e per rimasti;
– Tiri organizzali dai corpi di Polizia cantonale e comunale, dal Corpo delle guardie di confine ed alle Basi logistiche
dell’esercito;
– Corsi organizzali dall’Ufficiale federale di tiro.

3. Effetto della convenzioneLa FTST assume l’impegno di far osservare le disposizioni della presente convenzione a tutte le
Società di tiro affiliate.

ll Cantone assume l’impegno derivante dagli artt.9 e 10 della presente convenzione.


ll Disciplinamento dell’attività di tiro

4. Divieti ditiro

ll tiro è vietato nelle seguenti festività:

Capodanno
Epifania
San Giuseppe
Venerdì Santo
Pasqua
Lunedì di Pasqua
Corpus Domini
Ascensione
Pentecoste
Lunedì di Pentecoste
San Pietro e Paolo
Assunzione
Digiuno federale
Ognissantilmmacolata
Vigilia di Natale
Natale
Santo Stefano

5. Limitazioni generali dell’attività di tiro

5.1. Orari ditiro

– nei giorniferiali I’attività ditiro è permessa nei seguenti orari
mattino: 09.00 – 12.00
pomeriggio: 13.30 – 19.30

– la domenica l’attività è permessa nei seguenti orari:
mattino: 09.00 – 12.00

Per poligoni di tiro con problemi dal punto di vista fonico la SMPP può imporre ulteriori restrizioni d’orario.

5.2. Tiro di domenica

Le Società ditiro riducono al minimo indispensabile le attività di tiro di domenica.

ln ogni poligono di tiro è autorizzato il tiro di domenica per un massimo di 5 mezze giornateall’anno, compresi i tiri obbligatori.

ll tiro della durata superiore a 2 ore è calcolato mezza giornata, un tiro della durata di 2 ore omeno è calcolato un quarto di giornata. Le 5 mezze giornate possono essere suddivise almassimo in 10 quarti di giornata (10 domeniche).

La domenica si può svolgere attività di tiro solo se non si è tirato il sabato mattina precedente.A questa regola è fatta eccezione per i “concorsi di società” e le “feste di tiro”, secondo leRegole per il Tiro sportivo (RTSp) della Federazione sportiva svizzera di tiro (FSST) (ex tiri delgruppo B e C) e per quelli organizzati dalla FTST articolati sulle due giornate del finesettimana, oppure che si svolgono durante I’intera giornata di sabato.

6. Tiro obbligatorio

ll tiro obbligatorio può essere organizzato dall’inizio di aprile a fine agosto. Per principio vieneorganizzato nel fine pomeriggio dei giorni lavorativi e il sabato; è data la possibilità ad ogniSocietà di tenere al massimo due tiri obbligatori di domenica.

7. Deroghe

L’autorità militare cantonale, su istanza della FTST o delle Società, può accordare deroghealle limitazioni fissate ai punti 5.1. e 5.2.

8. lnformazione

Le Società di tiro allestiscono il programma di tiro nel sistema informatico ASF/SAT entro il 25matzo per il tiro obbligatorio e il tiro in campagna ed entro il 10 aprile per tutti gli altri tiri.

Le Società di tiro trasmettono ai Comuni interessati, per l’affissione all’albo comunale, ilprogramma annuale di tiro, comprendente le date e gli orari di tiro così come inoltranotempestivamente eventuali modifiche di programma

Tali informazioni sono da inviare:
– al Comune dove è ubicato il poligono ditiro;
– ai Comuni del comprensorio ditiro;
– ai Comuni nelle immediate vicinanze del poligono ditiro;
– all’Autorità militare cantonale;
– alla Federazione ticinese Società ditiro.

lll Sostegno cantonale al tiro

9. Promozione del tiro

ll Dl si impegna a garantire e promuovere I’attività ditiro secondo le norme vigenti.

10. Poligoni ditiro

ll Dl si impegna alla realizzazione degli obiettivi del Piano direttore cantonale in materia dipoligoni di tiro.

In particolare, tramite i Dipartimenti delle lstituzioni e del Territorio, promuove le misure dirisanamento degli impianti di tiro per la costruzione di nuovi poligoni di tiro e per investimenti dirisanamento e miglioria degli impianti esistenti.

Si impegna inoltre a fare in modo che, nella pianificazione relativa all’utilizzazione del territoriodei Comuni, non vengano compromesse, salvo interessi superiori e preminenti, le possibilità diesistenza dei poligoni di tiro.

lV Disposizioni finali

11. Durata e modifiche

La presente convenzione è valida per 5 anni. Alla scadenza, se non disdetta con preawiso di6 (sei) mesi per la fine dell’anno, la convenzione s’intende rinnovata per una durataindeterminata, potendo in seguito essere disdetta per lettera raccomandata previo preavviso di6 (sei) mesi per la fine di ogni anno

La convenzione del 6 aprile 1993 è abrogata e sostituita dalla presente.

Questa convenzione viene così concordata e firmata in 2 copie